Salta al contenuto principale
patenti covid

POLITICA E TRASPORTI Patenti: le nuove disposizioni del Ministero

LE PROROGHE - Il ministero dei Trasporti ha emanato una nuova circolare sulle scadenze dei documenti di guida e di quelli legati al suo ottenimento. Tutto ciò a seguito della conversione in legge del decreto Rilancio che, come molti ricorderanno, prevedeva la proroga fino al 31 dicembre dei documenti d'identità scaduti a partire dal 31 gennaio, e la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, fissata dal governo il 29 luglio scorso. 

Ricapitolando, la più importante novità è che le patenti in scadenza tra il primo settembre e il 31 dicembre 2020 verranno prorogate fino al 31 dicembre 2020. Questa dilazione si aggiunge a quella dello scorso marzo con quello che venne definito il decreto Cura Italia e si accorda con il regolamento europeo 2020/698 che per l’appunto aveva prorogato di sette mesi la validità dei documenti in scadenza tra il primo febbraio e il primo agosto.

Attualmente dunque la situazione è questa. Le scadenza tra il 31 gennaio e il 31 maggio: vengono prorogate al 31 dicembre. Quelle tra il primo giugno e il 31 agosto vengono prorogate di sette mesi dalla data della scadenza.

GUIDA ALL’ESTERO - Per quanto concerne invece la circolazione al di fuori dell’Italia si fa riferimento al regolamento Ue 2020/698: le patenti scadute dal primo febbraio al 31 agosto 2020 vengono prorogate di sette mesi dalla data di scadenza indicata. Va ricordato che le patenti scadute prima del 31 gennaio non sono soggette a proroghe e dilazioni e perciò in mancanza di rinnovo, non è mai possibile guidare.

PERMESSO PROVVISORIO - A tutti coloro che sono in possesso di patente non ancora scaduta e che prenotano la visita di conferma della validità, la Motorizzazione civile rilascia un permesso provvisorio che vale fino alla data della visita di idoneità. Secondo queste nuove disposizioni, i permessi provvisori in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 sono validi fino al 13 gennaio 2021.

FOGLIO ROSA - Il foglio rosa, necessario per esercitarsi alla guida, è valido per sei mesi dalla data di rilascio: entro questo termine è permesso ripetere una volta sola la prova di guida. Nell’ambito delle misure anti Covid, il ministero ha deciso che i fogli rosa con scadenze tra il 31 gennaio e il 28 ottobre 2020 vengono prorogati fino al 13 gennaio 2021. Per concludere l’esame di guida. Per rimanere entro i termini dei due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020. In altre parole significa che i candidati che ne hanno titolo e con un "foglio rosa" scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, hanno due mesi a decorrere dal 29 ottobre 2020 per richiedere il riporto dell'esame di teoria. 

CERTIFICATI MEDICI - Quanto ai certificati medici con marca da bollo da 16 euro, con fotografia del candidato, devono essere rilasciati in una data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di conseguimento della patente. Così quelli scaduti tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 13 gennaio 2021.